La formazione per l’aggiornamento professionale assicurativa - 2
Sospensione dell’aggiornamento professionale, Ripresa attivita’ - aggiornamento professionale e modalità di svolgimento dei corsi
Sospensione dell’aggiornamento professionale
Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività;
b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
Ripresa attivita’ - aggiornamento professionale
Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti sopra elencati effettuano un aggiornamento professionale
- non inferiore a 30 ore,
- ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali.
Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
Modalita’ di svolgimento dei corsi
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
Videoconferenza: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti
Webinar: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
Lo svolgimento dei corsi a “distanza” (Videoconferenza e Webinar) prevede l’adozione di particolari accorgimenti (conferma presenze, interazione, visionare slide, condivisione di testi, immagini oppure tracciabilità dei dati di erogazione dei corsi, impedimento di collegamenti simultanei dello stesso tempo ed altro (vedere artt. 92 e 93 – Regolamento IVASS n. 40-2018)