La formazione per l’aggiornamento professionale assicurativa - 3
Test di Verifica e Chi può Erogare la Formazione
Test di verifica
I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino
- i soggetti che hanno impartito o organizzato il corso,
- l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti richiesti,
- il numero di ore di partecipazione al corso,
- gli argomenti trattati e
- l’esito positivo dello stesso.
- L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale.
Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.
Il test di verifica dei corsi di formazione professionale (iscrizione alle sezione del RUI o nuovi impiegati o collaboratori) è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
Soggetti che possono erogare la formazione
Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti richiesti, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per
- le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
- o per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
Analogamente possono fare gli iscritti alla sez. E del RUI unicamente per i propri addetti all’interno dei locali.
Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti richiesti.