La formazione per l’aggiornamento professionale assicurativa - 4
Requisiti soggetti formatori e Formatori persone fisiche
Requisiti soggetti formatori
Qualora non vi provvedano direttamente, le Imprese e gli Intermediari possono organizzare la formazione avvalendosi:
a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
Collaborazione con diversi intermediari
Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori.
E’ quindi preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale.
Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
Formatori persone fisiche
I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono scelti tra:
a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economicofinanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6 del regolamento IVASS n.40-2018;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.