La formazione professionale assicurativa
Un distinguo
Per Formazione professionale:
- deve intendersi quella che gli Intermediari o loro collaboratori devono sostenere per l’iscrizione ad una sezione del RUI o esercitare la loro attività come i dipendenti all’interno dei locali.
Per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro (Agenti e Broker) è prevista la prova di idoneità e sono quindi esentati da questo obbligo.
Aggiornamento professionale:
- deve invece intendersi quella che gli Intermediari od i loro collaboratori devono sostenere ogni anno per rimanere sempre aggiornati
Soggetti tenuti all’obbligo di formazione
Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale:
a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera,
e) gli addetti dei call center dell’intermediario o delle imprese
f) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa..
Caratteristiche della formazione professionale
La formazione professionale è:
a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione e mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
b) consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Materie previste
La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
In particolare:
- i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;