Modalità dell’informativa del contratto di assicurazione | 2
Trasmissione della documentazione - art. 75 Reg. IVASS n. 40 -
I distributori trasmettono al contraente:
a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica.
La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Comunicazioni commerciali non richieste - art. 82 Reg. IVASS n. 40
I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione.
I distributori devono anche predisporre gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.
Detto consenso deve essere prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa.
I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.
Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza - art. 83 Reg. IVASS n. 40 -
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale e di opporsi alle comunicazioni in ogni momento e senza oneri, nonché le modalità per l’esercizio della revoca.
I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali effettuate da soggetti terzi per loro conto:
a) siano accompagnate dalle informazioni precedentemente elencate;
b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.