Organizzazione e preparazione dell’intermediario assicurativo | 1
Prima di cominciare
La figura del distributore assicurativo e la relativa attività trovano la propria disciplina innanzi tutto nel Codice delle Assicurazioni Private, oltre che nei vari regolamenti IVASS.
Viene innanzi tutto previsto che, nei confronti della clientela:
I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
Vediamo di approfondire questi termini
Il comportamento dell’intermediario – diligenza
Il comportamento dell’intermediario, come quello degli altri professionisti, deve rispondere al principio di diligenza enunciato dall’art. 1176, comma 2, cod. civ. il quale prevede che, nell’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Le medesime considerazioni sono state svolte dalla Suprema Corte in una sentenza nella quale il giudice di legittimità ha evidenziato che i doveri primari degli assicuratori e degli intermediari “scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2.” (Cass. Civ. 24 aprile 2015 n. 8412).
Il comportamento dell’intermediario - correttezza
Con riferimento alla dovere di correttezza, l’art. 1175 cod. civ. impone al creditore e al debitore di comportarsi secondo le regole della correttezza.
La Suprema Corte ha affermato che “il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all’assicuratore ed ai suoi intermediari od incaricati due precisi obblighi:
(a) (….) proporre prodotti assicurativi utili: cioè coerenti con il profilo di rischio (nell’assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell’assicurazione vita) del contraente;
(b) mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto” (Cass. Civ. 24 aprile 2015 n. 8412).
Il comportamento dell’intermediario - trasparenza
Fare presente al cliente ruolo ricoperto;
Riguarda:
- le informazioni inerenti: dati anagrafici, iscrizione al registro , indicazione dell’istituto di vigilanza quale autorità di settore, potenziali situazioni di conflitto di interessi in capo all’intermediario, se presta le consulenze basate su una analisi imparziale, se propone i contratti per una o più imprese di assicurazione, l’indicazione e la misura delle provvigioni che percepisce , ecc. .
Dotarsi di strumenti idonei per fare una esatta individuzione dei rischi in capo al cliente, con l’utilizzo di chek list, interviste, visite, ecc.
Ed infine, cosa non sempre facile, proporre prodotti adatti alle esigenze emerse, chiarendo i limiti previsti nei contratti.