Organizzazione e preparazione dell’intermediario assicurativo | 2
La responsabilità del distributore
Anche alla luce del processo di revisione delle previsioni normative comunitarie contenute nella Direttiva europea sull'intermediazione assicurativa nell'ottica di rafforzare le misure di protezione dei diritti dei consumatori, si può affermare quindi affermare che oggigiorno grava sull'intermediario assicurativo un obbligo di consiglio e di consulenza nei confronti del cliente.
Tale obbligo si sostanzia nel fornire al cliente tutte le informazioni necessarie ad una completa comprensione del contratto tenendo una condotta conforme ai principi di correttezza, di trasparenza e di diligenza nell'interesse esclusivo del cliente.
L'inadempimento o il non corretto assolvimento di quest'obbligo configura in capo al primo una responsabilità, che la prevalente giurisprudenza qualifica come responsabilità da inadempimento contrattuale.
La responsabilità pre-contrattuale del distributore
Nel ripetere i concetti appena visti, nella fase in contrahendo l'intermediario deve fornire tutte le informazioni utili al fine di consentire al cliente di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
Nell'ipotesi che questi non abbia adempiuto agli obblighi di informativa precontrattuale che su di esso incombono ex articolo 120 del Codice delle Assicurazioni - Informazione precontrattuale e regole di comportamento -, si delinea una responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c poichè l'intermediario non ha conformato la sua condotta alla clausola generale della buona fede ed ha omesso di rendere edotto il cliente di dati che, se conosciuti, lo avrebbero indotto a non sottoscrivere quel contratto.
La responsabilità della compagnia per l’operato del distributore
La compagnia di assicurazione mandante è tenuta a rispondere verso i clienti in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento del mandatario, in virtù dei principi contenuti negli articoli 1228 e 2049 c.c,.
La giurisprudenza ha ulteriormente ampliato i confini della responsabilità indiretta della mandante stabilendo che quest'ultima risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari del mandatario, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandatario.
Per il giudice di legittimità, la responsabilità della compagnia per il fatto illecito del mandatario ha natura oggettiva e scaturisce dalla mera esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del mandatario ed il danno.
Questa norma, interessa logicamente più il comportamento tenuto dagli Agenti, ma, anche se raramente, non sono esclusi quelli che possono derivare da quello dei Broker.