Redazione e comunicazione dei documenti informativi per l’intermediario assicurativo
Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni - art. 4 Reg. IVASS n. 41
La documentazione precontrattuale e contrattuale:
a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;
b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi similari, solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi;
d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento minimo;
e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte e non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.
Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice che sarà specificatamente trattato più avantipiù avanti.
Per i contratti in forma collettiva, l’informativa può essere trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell’impresa sull'operato di quest'ultimo.
Riesame e revisione - art. 5 Reg. IVASS n. 41
L’impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti.
Il riesame serve a verificare se le informazioni che figurano nei documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.
Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l’impresa rivede il contenuto dei documenti.
La versione rivista è resa disponile nel sito internet dell’impresa indicando la data dell’ultima versione aggiornata. L’impresa assicura l’eliminazione dal sito delle versioni precedenti.
L’impresa comunica al contraente e all’aderente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, l’informativa può essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.
Riscontro a richieste di informazioni - art. 7 Reg. IVASS n. 41 -
L’impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d’informazione presentata dal contraente, dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni contrattuali, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione
e, per quanto concerne i contratti dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.