Trasparenza sulle remunerazioni dell’intermediario assicurativo
Trasparenza sulle remunerazioni - art. 120-BIS c.d.a.
L'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:
a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
Nel caso di cui un onorario corrisposto direttamente dal cliente, comunicano al contraente anche l'importo del compenso.
Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.
Informativa sulle remunerazioni - art. 57 REG. IVASS n. 40 -
Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.
Le informazioni sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto, e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto - art. 131 c.d.a.
Per l'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti,
le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica, nonché la possibilità di preventivi personalizzati.
I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
L'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.